Statuto OASI DEI MICI FELICI Onlus

Gli [OMISSIS] hanno il solo scopo di tutelare i mici non divulgando pubblicamente dove è l'Oasi.

Per le visite è possibile prendere contatto con l'Associazione tramite l'apposito modulo.

Lo statuto

Statuto Associazione
OASI DEI MICI FELICI Onlus

(art. 10, D. Lgs. n. 460/1997)

 

Art. 1 – Denominazione

 

E' costituita l'associazione denominata "OASI DEI MICI FELICI Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in seguito chiamata per brevità Associazione, con sede legale a [OMISSIS]

L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'Associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto.

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

 

 

Art. 2 – Scopi

 

L’Associazione, in armonia con i principi contenuti nell’ordinamento nazionale e internazionale e in adesione alla dichiarazione universale dei diritti dell’animale proclamata a Bruxelles su iniziativa dell’UNESCO in data 27/01/97, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (con esclusione dell’attività esercitata abitualmente di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi di cui all’art.7 del D. Lgs.5.2.1997 n.22), per la protezione degli animali, la prevenzione e repressione del loro maltrattamento e il rispetto dell’ambiente naturale.

 

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione intende:

  1. Preservare la flora e la fauna del territorio nazionale.
  2. Adoperarsi per il ricovero ed il rifugio degli animali che necessitano di assistenza.
  3. Provvedere, ove necessario e possibile, all’assistenza diretta di animali domestici, da compagnia, selvatici, in particolare gatti randagi.
  4. Curare la salute e le condizioni di sopravvivenza degli animali in ogni sede e con ogni mezzo opportuno e promuovere l’emanazione di normative atte a migliorare le condizioni di vita degli animali nell’ambiente urbano e naturale. Inoltre collaborare con le Autorità competenti per il raggiungimento dei fini di pubblica utilità nel settore della protezione degli animali e della tutela della natura e dell'ambiente.